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Il
Comitato Scannagallo che si è inizialmente costituito nel
giugno 2000 si è successivamente trasformato in Associazione
Culturale Scannagallo dal gennaio 2003
Associazione
Culturale Scannagallo
Registrazione del 02/01/03 n°1 vol 1 serie 3
Codice Fiscale e P.IVA 01745090512 T.a. 91330
Lo
Statuto
Art.1
- Denominazione
E' costituita un'associazione culturale senza fini di lucro denominata
'Associazione culturale Scannagallo.
Art.2
- Scopi
L'associazione al di fuori di qualsiasi ideologia politica e religiosa,
non perseguendo scopi di lucro, in proprio oppure in collaborazione
con altre associazioni od enti pubblici e/o privati, si propone
di promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale ed
in particolare la 'Rievocazione storica della battaglia di Scannagallo
e nel suo ambito, la valorizzazione del tempio di Santo Stefano
alla Vittoria.
Art.3
- Patrimonio e rendiconto economico finanziario
I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento
degli scopi dell'associazione sono costituiti da:
1) Tesseramento
2) Libero contributo dei soci
3) Sponsorizzazioni da parte di società private, di enti
, fondazioni pubbliche e/o private.
4) Eventuali incassi derivanti dall'organizzazione della rievocazione
storica della battaglia di Scannagallo o altre attività
organizzate dall'associazione nel rispetto dell'Art.2 del presente
statuto.
5) Contributi a favore dell'associazione devoluti da enti pubblici
quali; comune, provincia, regione.
Il
rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato
dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione
entro il 30 ottobre dell'anno successivo e da questa approvato
in sede di riunione ordinaria.
Art.4
- Sede
L'associazione culturale Scannagallo ha sede presso il domicilio
del presidente in carica.
Art.5
- Ordinamento
Sono organi dell'associazione:
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Il presidente
Tutte le cariche sono gratuite e di durata biennale, possono essere
riconfermate ad ogni scadenza successiva.
a)
Assemblea dei soci - L'assemblea dei soci è l'organo supremo
dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità
del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano
tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci convocata dal presidente si riunisce una
volta l'anno entro il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio
di chiusura annuale. I soci sono convocati per invito diretto
a mezzo comunicazione
scritta.
L'assemblea dei soci, delibera in materia di;
1)
Elezione dei membri del consiglio direttivo
2) Approvazione del bilancio consuntivo
3) Scioglimento dell'associazione
In
prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è
presente la metà dei soci più uno e delibera validamente
con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria richiesta dal presidente o dai tre quarti
del consiglio direttivo delibera in prima convocazione con la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci e in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti.
b)
Consiglio direttivo - Ad esso compete la conduzione ordinaria
dell'associazione ed è composto da un minimo di 5 sino
ad un massimo di 15 membri. Per il primo anno di esercizio, l'assemblea
costituente ha deliberato che ne fanno parte di diritto i componenti
del preesistente comitato Scannagallo che ne abbiano fatta esplicita
richiesta e l'assessore alla cultura del comune di Foiano della
Chiana o un suo delegato. Per le amministrazioni successive i
soci che esplicitamente vogliono far parte del consiglio direttivo,
saranno eletti con votazione segreta in occasione della prima
riunione dell'assemblea dei soci, con delibera come all'art.5
lettera a. del presente statuto, l'assessore alla cultura nomina
autonomamente l'eventuale proprio delegato. La votazione sarà
presieduta dal presidente uscente, si ritengono eletti i soci
candidati tanti quanti ne occorrono per arrivare al numero massimo
di 15 consiglieri. Essi sono eletti per preferenza. Se il numero
dei candidati è minore di 15, i candidati fanno parte del
consiglio automaticamente. Il consiglio direttivo , nella stessa
sede elegge al suo interno, con le stesse modalità, il
presidente, il vice presidente, il segretario e due tesorieri.
Il consiglio direttivo inoltre, delibera tramite votazione palese
su tutte le decisioni e le proposte , sia degli organi in carica
che di ogni singolo appartenente al consiglio, si intende per
approvata la decisione presa a maggioranza in prima convocazione
se presenti almeno la metà dei consiglieri in carica, in
seconda convocazione presa a maggioranza dei consiglieri presenti.
Il consiglio direttivo delibera su eventuali regolamenti interni
proposti sia degli organi in carica che da ogni singolo appartenente
al consiglio. Per le delibere assunte dal consiglio, ne risponde
il consiglio stesso.
Al
segretario compete la verbalizzazione di tutte le riunioni dell'associazione
e l'attuazione di tutte le pratiche burocratiche.
Ai
tesorieri compete la cura della situazione finanziaria dell'associazione
della quale devono renderne conto ogni volta, se richiesto , al
consiglio direttivo e all'assemblea dei soci.
Qualora
un membro del consiglio direttivo presentasse le dimissioni, oppure
risultasse assente a cinque riunioni consecutive, salvo giustificato
motivo, decade e viene sostituito; il nuovo consigliere che resterà
in carica per tutta la restante durata del consiglio stesso, dovrà
essere nominato dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria, straordinaria
se trattasi di uno dei cinque amministratori.
Il
vice presidente - Esso ha le stesse funzioni e mansioni del presidente
e le esercita in sua assenza o su mandato del presidente stesso.
c)
Il presidente - Al presidente compete la convocazione del consiglio
direttivo e dell'assemblea dei soci che presiede . Ad esso spetta
la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione esercitata
in ottemperanza a precise indicazioni del consiglio direttivo.
E' dovere del presidente suggerire le linee guida per il migliore
sviluppo della manifestazione, ferma restando l'approvazione del
consiglio direttivo. In caso di votazione paritaria in sede di
consiglio direttivo, la decisione finale spetta al presidente
ed è inappellabile.
Art.6
- Ammissione, recesso ed obblighi dei soci
Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta, indipendentemente
dal luogo di nascita e residenza, condizione sociale, politica
e religiosa, purchè approvati a maggioranza dal consiglio
direttivo. La richiesta di ammissione comporta l'accettazione
dello statuto e di tutte le norme e regolamenti dell'associazione,
nonché il pagamento della quota annuale prevista in favore
dell'associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare
le deliberazioni che in base al presente statuto, saranno adottate
dai competenti organi dell'associazione stessa. Il recesso è
sempre consentito previa comunicazione al segretario.
I
soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a)
Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto,
agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali.
b) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera senza
giustificato motivo
c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all'associazione.
Le
espulsioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei
suoi membri riuniti in seduta straordinaria.
Art.7
- Diritti degli associati
Tutti gli associati hanno diritto di voto (purchè maggiorenni)
nell'assemblea annuale dei soci come all'art.5 lettera a. del
presente statuto. Tutti i soci dopo un anno di tesseramento ,
possono concorrere alle cariche sociali.
Art.8
- Estinzione dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione (rif. Art. 2272 c.c.) può
avvenire per:
la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale,
la volontà di tutti i soci,
quando viene a mancare la pluralità dei soci , se nel termine
di sei mesi non viene ricostituita.
Visto l'articolo 31,32,42 del c.c. il patrimonio dell'associazione
dedotte le eventuali passività sarà devoluto alla
destinazione che verrà decisa ed indicata a maggioranza
dal consiglio direttivo all'atto dello scioglimento, e comunque,
a soli fini di utilità sociale.
Art.9
- Modifiche allo statuto
La modifica del presente statuto può essere deliberata
esclusivamente dall'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria
su iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno
due terzi dei soci.
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