Pozzo della Chiana - comune di Foiano Della Chiana
-AREZZO-

Rievocazione Storica della Battaglia di Scannagallo

 

Lo statuto


Contatti e struttura sociale

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Il Comitato Scannagallo che si è inizialmente costituito nel giugno 2000 si è successivamente trasformato in Associazione Culturale Scannagallo dal gennaio 2003


Associazione Culturale Scannagallo
Registrazione del 02/01/03 n°1 vol 1 serie 3
Codice Fiscale e P.IVA 01745090512 T.a. 91330




Lo Statuto

Art.1 - Denominazione
E' costituita un'associazione culturale senza fini di lucro denominata 'Associazione culturale Scannagallo.

Art.2 - Scopi
L'associazione al di fuori di qualsiasi ideologia politica e religiosa, non perseguendo scopi di lucro, in proprio oppure in collaborazione con altre associazioni od enti pubblici e/o privati, si propone di promuovere e realizzare iniziative di carattere culturale ed in particolare la 'Rievocazione storica della battaglia di Scannagallo e nel suo ambito, la valorizzazione del tempio di Santo Stefano alla Vittoria.

Art.3 - Patrimonio e rendiconto economico finanziario
I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:
1) Tesseramento
2) Libero contributo dei soci
3) Sponsorizzazioni da parte di società private, di enti , fondazioni pubbliche e/o private.
4) Eventuali incassi derivanti dall'organizzazione della rievocazione storica della battaglia di Scannagallo o altre attività organizzate dall'associazione nel rispetto dell'Art.2 del presente statuto.
5) Contributi a favore dell'associazione devoluti da enti pubblici quali; comune, provincia, regione.

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 ottobre dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art.4 - Sede
L'associazione culturale Scannagallo ha sede presso il domicilio del presidente in carica.

Art.5 - Ordinamento
Sono organi dell'associazione:
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Il presidente
Tutte le cariche sono gratuite e di durata biennale, possono essere riconfermate ad ogni scadenza successiva.

a) Assemblea dei soci - L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci convocata dal presidente si riunisce una volta l'anno entro il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio di chiusura annuale. I soci sono convocati per invito diretto a mezzo comunicazione
scritta.
L'assemblea dei soci, delibera in materia di;

1) Elezione dei membri del consiglio direttivo
2) Approvazione del bilancio consuntivo
3) Scioglimento dell'associazione

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la metà dei soci più uno e delibera validamente con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria richiesta dal presidente o dai tre quarti del consiglio direttivo delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

b) Consiglio direttivo - Ad esso compete la conduzione ordinaria dell'associazione ed è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 15 membri. Per il primo anno di esercizio, l'assemblea costituente ha deliberato che ne fanno parte di diritto i componenti del preesistente comitato Scannagallo che ne abbiano fatta esplicita richiesta e l'assessore alla cultura del comune di Foiano della Chiana o un suo delegato. Per le amministrazioni successive i soci che esplicitamente vogliono far parte del consiglio direttivo, saranno eletti con votazione segreta in occasione della prima riunione dell'assemblea dei soci, con delibera come all'art.5 lettera a. del presente statuto, l'assessore alla cultura nomina autonomamente l'eventuale proprio delegato. La votazione sarà presieduta dal presidente uscente, si ritengono eletti i soci candidati tanti quanti ne occorrono per arrivare al numero massimo di 15 consiglieri. Essi sono eletti per preferenza. Se il numero dei candidati è minore di 15, i candidati fanno parte del consiglio automaticamente. Il consiglio direttivo , nella stessa sede elegge al suo interno, con le stesse modalità, il presidente, il vice presidente, il segretario e due tesorieri. Il consiglio direttivo inoltre, delibera tramite votazione palese su tutte le decisioni e le proposte , sia degli organi in carica che di ogni singolo appartenente al consiglio, si intende per approvata la decisione presa a maggioranza in prima convocazione se presenti almeno la metà dei consiglieri in carica, in seconda convocazione presa a maggioranza dei consiglieri presenti. Il consiglio direttivo delibera su eventuali regolamenti interni proposti sia degli organi in carica che da ogni singolo appartenente al consiglio. Per le delibere assunte dal consiglio, ne risponde il consiglio stesso.

Al segretario compete la verbalizzazione di tutte le riunioni dell'associazione e l'attuazione di tutte le pratiche burocratiche.

Ai tesorieri compete la cura della situazione finanziaria dell'associazione della quale devono renderne conto ogni volta, se richiesto , al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci.

Qualora un membro del consiglio direttivo presentasse le dimissioni, oppure risultasse assente a cinque riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito; il nuovo consigliere che resterà in carica per tutta la restante durata del consiglio stesso, dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria, straordinaria se trattasi di uno dei cinque amministratori.

Il vice presidente - Esso ha le stesse funzioni e mansioni del presidente e le esercita in sua assenza o su mandato del presidente stesso.

c) Il presidente - Al presidente compete la convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci che presiede . Ad esso spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del consiglio direttivo. E' dovere del presidente suggerire le linee guida per il migliore sviluppo della manifestazione, ferma restando l'approvazione del consiglio direttivo. In caso di votazione paritaria in sede di consiglio direttivo, la decisione finale spetta al presidente ed è inappellabile.

Art.6 - Ammissione, recesso ed obblighi dei soci
Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta, indipendentemente dal luogo di nascita e residenza, condizione sociale, politica e religiosa, purchè approvati a maggioranza dal consiglio direttivo. La richiesta di ammissione comporta l'accettazione dello statuto e di tutte le norme e regolamenti dell'associazione, nonché il pagamento della quota annuale prevista in favore dell'associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare le deliberazioni che in base al presente statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'associazione stessa. Il recesso è sempre consentito previa comunicazione al segretario.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
b) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera senza giustificato motivo
c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri riuniti in seduta straordinaria.

Art.7 - Diritti degli associati
Tutti gli associati hanno diritto di voto (purchè maggiorenni) nell'assemblea annuale dei soci come all'art.5 lettera a. del presente statuto. Tutti i soci dopo un anno di tesseramento , possono concorrere alle cariche sociali.

Art.8 - Estinzione dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione (rif. Art. 2272 c.c.) può avvenire per:
la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale,
la volontà di tutti i soci,
quando viene a mancare la pluralità dei soci , se nel termine di sei mesi non viene ricostituita.
Visto l'articolo 31,32,42 del c.c. il patrimonio dell'associazione dedotte le eventuali passività sarà devoluto alla destinazione che verrà decisa ed indicata a maggioranza dal consiglio direttivo all'atto dello scioglimento, e comunque, a soli fini di utilità sociale.

Art.9 - Modifiche allo statuto
La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria su iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci.